Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 45 del 13 maggio ha approvato il testo definitivo del decreto Rilancio. Il testo ufficiale discusso dal CdM e presentato mercoledì sera dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa contiene numerose misure, novità e bonus a sostegno del reddito, per lavoratori e famiglie e per le imprese: 55 miliardi di euro per l’inizio della ripartenza economica dell’Italia.
Il testo del decreto Rilancio è assai vasto: 256 articoli per 464 pagine. Parte delle misure previste sono un aggiornamento del decreto Cura Italia - come il bonus 600 euro per le Partite IVA, cassa integrazione e congedo parentale COVID-19 - altre sono delle vere e proprie novità - come l’abolizione dell’IRAP, il reddito di emergenza, il bonus bici e bonus vacanze, i finanziamenti a fondo perduto e l’ecobonus al 110%, insieme a molte altre.
I provvedimenti più importanti e più attesi per il settore edile sono inseriti nel Titolo VI. L'articolo 119 regola gli "incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici", introducendo la detrazione del 110 % su alcuni interventi.
Con l’articolo si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.
La detrazione si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Bonus per altri interventi di efficientamento energetico:
La detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi prima citati.
Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti.
Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Attenzione: l'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione è disciplinata dall'art.16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000,00 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2020 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. (fonte:agenziaentrate.gov.it)
Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che portano ad un miglioramento termico dello stesso e alla riduzione del fabbisogno energetico è prevista la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65%
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell'applicazione dell'IVA al 10%.
Per altre informazioni potete consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it
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